Spese di pubblicità e deducibilità fiscale.

Oggi voglio parlare di fisco. E molti di voi penseranno: sai che novità! In effetti non passa mese che non si debbano affrontare tasse e imposte, da quelle legate alle attività lavorative a quelle di vita quotidiana, che si trasformano nei nomi e negli importi da fare invidia ai film di Michael Bay…

Se state prendendo in considerazione l’idea di investire in pubblicità, di seguito indicherò le normative sull’argomento, anche se è buona prassi consultare sempre un buon commercialista.

E allora vediamo come alleviare un po’ del carico fiscale, affrontando l’argomento delle spese di pubblicità: sono deducibili? E in che misura?

Il nostro ordinamento (art. 108 del TUIR) fa distinzione tra spese di pubblicità e propaganda, quelle sostenute con la finalità di aumentare la clientela (acquisita e potenziale) e le vendite, dalle spese di rappresentanza, finalizzate, invece, al miglioramento dell’immagine dell’azienda e non a incrementarne le vendite. Per le prime è prevista la deducibilità nell’esercizio in cui sono state sostenute o, in alternativa, divise tra l’esercizio stesso e i quattro esercizi successivi. Alle spese di rappresentanza, invece, veniva riconosciuta una deducibilità di solo un terzo dell’ammontare da dividere in cinque esercizi, a partire da quello in cui sono state sostenute le spese.

Questa dicotomia ha suscitato controversie in passato, fino ad arrivare anche a sentenze della Cassazione, in quanto non sempre risultava chiaro quali spese potessero essere ricondotte all’uno o all’altro tipo. A cercare di fare chiarezza sull’argomento sono intervenuti dapprima la legge finanziaria 2008 (Legge 244/2007, art. 1, comma 33, lettera p) che, modificando parte dell’art. 108, comma 2 del TUIR, ha subordinato la deducibilità delle spese di rappresentanza a requisiti di “inerenze e congruità” stabiliti dal MEF, e in seguito dal D.M. del 19 novembre 2008, in cui sono stati indicati i requisiti di cui sopra.